????Comunicato Stampa: n. 13/2020

Uffici stampa Regione Basilicata, mercoledì l’esame della Consulta

L’Associazione della Stampa di Basilicata sta seguendo con molta attenzione l’evolversi della vicenda che, da luglio dello scorso anno, interessa i giornalisti che lavorano presso gli Uffici stampa dell’amministrazione regionale.

La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Basilicata, in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto 2017 della Regione Basilicata, ha infatti disposto (sospendendo il giudizio di parificazione dei capitoli di spesa del Bilancio regionale 2017 dedicati a: stipendi, indennità, compensi accessori, oneri previdenziali e assistenziali, accantonamenti a TFR dei giornalisti dipendenti della Regione Basilicata e dei suoi Enti strumentali, ai quali veniva applicato il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico Fnsi-Fieg) la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l’esame della questione di legittimità costituzionale in via incidentale, di alcuni articoli della Legge Regionale n. 7 del 09/02/2001 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata”.

Il Giudice delle leggi sarà chiamato a valutare – mercoledì 6 maggio in camera di consiglio – la costituzionalità della legge regionale che dal 2001 ha introdotto il contratto giornalistico nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei giornalisti dipendenti della Regione. Al riguardo, tuttavia, si osserva che l’analisi dell’evoluzione normativa, valutata nel suo insieme, potrebbe deporre a favore dei colleghi.

Infatti, nel 2017, non erano ancora emerse previsioni contrattuali e norme di legge che impedivano l’applicazione del CNLG FNSI-FIEG negli Uffici stampa regionali. Il CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali è entrato in vigore a maggio 2018 mentre l’articolo 25 bis della L. 26 del 28/03/2019 – richiamato dalla Corte dei Conti Basilicata – è entrato in vigore a marzo 2019, anche se detta norma (nel modificare l’articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150) si riferisce unicamente “ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano” ai quali poteva continuarsi ad applicare il CNLG solo fino al 31 ottobre 2019.

Quindi tale ultima previsione normativa, ancorché utilizzata in maniera rafforzativa ed escludente dal Giudice contabile, non dovrebbe – al pari di tutte quelle che oggi sembrano non consentire l’applicabilità del CNLG nella PA – essere considerata nell’esame, da parte della Corte Costituzionale, delle norme che hanno contribuito a “costruire” il Rendiconto generale della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2017, proprio perché quell’insieme di norme all’epoca non esistevano.

Secondo l’Associazione della Stampa di Basilicata – al pari quanto avvenuto in altre Regioni a statuto ordinario – i colleghi, il cui rapporto di lavoro è stato regolato in base a vigenti leggi regionali dal CNLG FNSI-FIEG, godono, infatti, della tutela prevista dalla dichiarazione congiunta FNSI – ARAN n. 8 (inserita a pag. 104 nel CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018), la quale espressamente prevede, a proposito dell’istituzione di nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione, che “le parti del presente contratto, con l’intervento della FNSI ai fini di quanto previsto dall’art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, convengono sull’opportunità di definire, in un’apposita sequenza contrattuale, una specifica regolazione di raccordo, anche ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1652, che provveda a disciplinare l’applicazione della citata disposizione contrattuale nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale in materia, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale, seppure in via transitoria. In tale sede, saranno affrontate le questioni relative alla flessibilità dell’orario di lavoro, all’autonomia professionale, alla previdenza complementare, all’adesione alle casse previdenziali e di assistenza3 dei giornalisti. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che, in sede di Commissione di cui all’art. 11, i profili di cui all’art. 19 saranno oggetto di ulteriore approfondimento finalizzato ad una eventuale revisione o specificazione del loro contenuto professionale”. Pertanto, con tale dichiarazione congiunta sono state di fatto “congelate” eventuali azioni unilaterali volte a disconoscere, in sede regionale, l’applicazione del CNLG previsto da specifiche leggi regionali previgenti.

Tuttavia, ove le previsioni sopra esposte non dovessero trovare la loro legittima applicazione, l’Associazione della Stampa di Basilicata si impegna sin d’ora ad affiancare e garantire ai colleghi interessati dalla vicenda – come già avvenuto in altre amministrazioni regionali – il riconoscimento della tutela contenuta nella legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) che, modificando l’art. 9 della legge 150/2000, ha introdotto il nuovo comma 5 bis in base al quale ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli Uffici stampa delle PA ai quali – in data antecedente all’entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro pubblico relativi al triennio 2016-2018 – risulta applicato il CNLG FNSI-FIEG (per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto da specifiche leggi regionali) può essere mantenuto il trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante il riconoscimento, per la differenza, di un assegno individuale ad personam riassorbibile.

Tale tutela retributiva – ad opinione dell’Assostampa – dovrà essere, necessariamente, accompagnata dalla prosecuzione del versamento dei contributi previdenziali presso l’INPGI, poiché infatti l’obbligo previdenziale verso la gestione principale dell’INPGI prescinde dal tipo di contratto applicato, nascendo invece in presenza dei tre requisiti richiesti dall’ordinamento, ovvero: l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti, lo svolgimento di attività giornalistica e lo svolgimento della stessa in regime di lavoro subordinato. L’Assostampa Basilicata si impegnerà affinché venga garantita, anche, la prosecuzione delle tutele sindacali della categoria e dell’assistenza Casagit, nelle forme e nei modi che Casagit riserva ai colleghi dipendenti delle PA.

Rispondendo, infine, a chi chiede all’Associazione della Stampa di Basilicata il perché non si sia costituita nel giudizio davanti alla Corte Costituzionale – nel precisare che neanche la Regione Basilicata, pur essendo parte nel giudizio principale sottostante, è intervenuta nel giudizio – appare opportuno precisare che la modifica al regolamento dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale adottata con Delibera dell’8 gennaio 2020 – che consente ai c.d. amici curiae (formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità) di presentare un’opinione scritta (e comunque non una formale costituzione) – è entrata in vigore il 23 gennaio 2020. Tuttavia tali memorie, secondo le norme, vanno depositate entro venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto – poiché l’ordinanza di remissione è stata pubblicata in GU il 18 dicembre 2019 – tale deposito sarebbe dovuto avvenire entro il 7 gennaio 2020 ma a quella data, come appena evidenziato, non esisteva ancora l’istituto degli amici curiae poiché, lo ripetiamo, lo stesso è entrato nell’ordinamento (con la sua pubblicazione in GU) solo il successivo 23 gennaio 2020. Inoltre, anche se tale possibilità di partecipazione si può applicare anche ai giudizi pendenti (come stabilito dall’art. 8 della predetta Delibera), il termine per presentare l’opinione scritta, in questo caso, era ormai decorso.

Potenza, 4 maggio 2020

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