Lo Statuto

Associazione della Stampa di Basilicata

Lo statuto dell’Associazione della Stampa di Basilicata è stato approvato dall’Assemblea costituente il 28 marzo 1993 (modificato dall’Assemblea Straordinaria il 13 giugno 2015).
Esso disciplina l’organizzazione interna e regola le modalità di adesione all’Associazione secondo le sue finalità

COSTITUZIONE E FINI

1. L’Associazione della Stampa di Basilicata è l’organizzazione sindacale unitaria dei giornalisti della regione. Ha sede a Potenza e uffici operativi a Potenza e Matera. L’Associazione, costituita in base al presente Statuto, aderisce alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana di cui accetta Statuto e Regolamento.

2. L’Associazione, nello spirito di solidarietà tra colleghi , ha lo scopo di:

  • garantire agli iscritti la tutela sindacale e occupazionale;
  • rappresentare gli iscritti nei confronti di terzi, sia in campo regionale che nazionale, per la stipula del contratto di lavoro, la sua applicazione, la soluzione di vertenze collettive e individuali;
  • favorire e controllare l’applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico nelle redazioni che operano in Basilicata, contrastando l’abusivismo nell’esercizio della professione giornalistica, e garantendo l’assistenza necessaria ai comitati e ai fiduciari di redazione eletti secondo le norme federali e del contratto stesso;
  • difendere e sviluppare la libertà di stampa, il pluralismo dell’ informazione e la possibilità di accesso alle fonti;
  • favorire la nascita e lo sviluppo di testate giornalistiche regionali, sia quotidiane che periodiche;
  • facilitare l’accesso alla professione giornalistica e la migliore qualificazione professionale dei giornalisti, anche attraverso iniziative specifiche di formazione, studio e ricerca;
  • favorire una sempre maggiore conoscenza e consapevolezza dei diritti e dei doveri propri della professione giornalistica;
  • valorizzare i contenuti specifici della professione, garantendo il diritto dei cittadini a una informazione completa, nella rigorosa tutela dei soggetti deboli e nel rispetto dei diritti della persona e dei soggetti sociali;
  • affermare e difendere l’unità della categoria, di fronte a qualsiasi tentativo di discriminazione, impegnandosi in particolare per l’affermazione del principio delle pari opportunità;
  • assumere tutte le iniziative opportune per il rafforzamento dell’unità della categoria, per la sua promozione sociale e culturale, per il consolidamento dei rapporti di colleganza e solidarietà tra i soci, per il miglioramento delle loro condizioni di vita e di lavoro;
  • collaborare con l’Ordine dei Giornalisti, l’Inpgi e la Casagit per un sempre maggiore sviluppo della professione e per la sua tutela dal punto di vista legale, previdenziale, assistenziale e deontologico;
  • adempiere a tutti i compiti che la legge, le norme sindacali e lo statuto della FNSI le attribuiscono o le attribuiranno in futuro in rappresentanza della categoria dei giornalisti

SOCI

3. I soci si dividono in due categorie: – giornalisti professionali – giornalisti collaboratori L’iscrizione dei giornalisti in ciascuna categoria è deliberata dal Consiglio Direttivo su istanza degli interessati e sulla base delle modalità e dei criteri fissati dallo Statuto e dal Regolamento della FNSI

4. Per esercitare i diritti di socio è necessario essere in regola con il pagamento delle quote sociali fissate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. I soci sono tenuti alla delega per la trattenuta della quota di servizio per l’assistenza contrattuale, o al versamento diretto della stessa, nei casi e con le modalità definite dalle delibere della FNSI.

5. L’iscrizione all’Associazione è annuale e va perfezionata con il pagamento della quota sociale entro il 31 gennaio di ogni anno. Dopo tale data l’iscritto, considerato moroso, sarà tenuto al versamento della quota aggiuntiva stabilita dal Consiglio Direttivo. L’iscritto che alla data del 30 settembre risulti ancora inadempiente per il versamento della quota associativa viene invitato a regolarizzare la propria posizione entro 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine, e salvo casi di comprovato impedimento, il Consiglio Direttivo provvederà a cancellarlo dall’elenco dei soci. Il socio il cui nominativo è stato cancellato per morosità non potrà presentare domanda di nuova iscrizione prima che siano trascorsi almeno 18 mesi dalla data di cancellazione

6. Il rapporto associativo tra i giornalisti è improntato ai seguenti 4 principi che trovano concreta disciplina nel presente Statuto:

  1. uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo;
  2. esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa in presenza dei requisiti richiesti;
  3. diritto di voto per gli associati per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
  4. eleggibilità libera degli organi amministrativi;
  5. principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile;
  6. sovranità dell’Assemblea Generale degli iscritti con regolamentazione dei criteri per l’ammissione ovvero l’esclusione alla stessa;
  7. pubblicità delle convocazioni dell’Assemblea Generale, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;
  8. intrasmissibilità del rapporto associativo e di eventuali contributi connessi e non rivalutabilità dei medesimi.

7. La qualità di socio si perde per: a) radiazione b) morosità c) dimissioni d) perdita dei requisiti di cui all’art. 3

ORGANI

8. Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea Generale;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei Probiviri.

9. L’ Assemblea Generale è costituita dai soci. E’ il massimo organo dell’Associazione e ha tutti i poteri deliberanti. L’Assemblea è convocata in via ordinaria ogni anno entro il 31 marzo per l’esame della relazione di politica sindacale del Presidente e l’approvazione dei rendiconti preventivo e consuntivo, oltre che per la discussione di ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei soci. Ogni quattro anni l’Assemblea Generale ordinaria provvede alla elezione del Consiglio Direttivo e dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure entro trenta giorni quando almeno un quinto dei soci ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo indicando gli argomenti da trattare. E’ ammessa, nel caso sia necessario trattare argomenti che interessano una sola categoria di iscritti, la convocazione di assemblee straordinarie di soli giornalisti professionali o collaboratori.

10. L’Assemblea è convocata dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo. Per le Assemblee ordinarie, l’avviso di convocazione deve essere inviato per e-mail ai soci che hanno chiesto l’attivazione del servizio mail@home all’indirizzo di posta elettronica indicato, e per lettera al domicilio di ogni iscritto che non ha attivato tale servizio con un preavviso di almeno dieci giorni”. Le Assemblee straordinarie possono essere convocate anche con un preavviso minore, secondo le modalità di convocazione delle assemblee ordinarie, o, nei casi di particolare urgenza, attraverso la diffusione di un comunicato stampa da inviare alle agenzie di informazione e ai giornali quotidiani operanti in Basilicata.

11. Per la validità delle Assemblee in prima convocazione occorre l’intervento di almeno la metà più uno dei soci. Trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione, le Assemblee si riuniscono in seconda convocazione e saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

12. Le Assemblee sono dichiarate aperte dal Presidente dell’Associazione e nominano tra i soci presenti il proprio presidente. Il verbale viene redatto dal segretario dell’Associazione, o, in assenza, da altro componente il Consiglio Direttivo.

13 Alle Assemblee partecipano i soci che siano in regola con l’iscrizione e il versamento delle quote sociali. E’ possibile regolarizzare la propria posizione anche in sede di Assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea sono tutte adottate a maggioranza dei soci presenti. Tutte le votazioni, ad eccezione di quelle che riguardano persone (che avvengono sempre a scrutinio segreto) si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno un terzo dei soci presenti esse possono avvenire a scrutinio segreto o per appello nominale.

14 Il Consiglio Direttivo si compone di nove consiglieri, sette professionali e due collaboratori, eletto dai soci con votazioni separate per categoria.

15. Del Consiglio Direttivo fanno parte, con voto consultivo, sempre che siano iscritti all’Associazione:

  • il Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti;
  • un rappresentante di ciascun comitato di redazione e i fiduciari delle redazioni operanti in Basilicata;
  • i componenti del collegio dei Revisori dei Conti;
  • i giornalisti che ricoprano incarichi nella FNSI;
  • i fiduciari regionali dell’INPGI e della CASAGIT.

16. Quando siano iscritte all’Ordine del Giorno specifiche materie, alla riunione del Consiglio Direttivo possono essere invitati, con diritto di parola, i responsabili dei gruppi di specializzazione di cui all’art.39.

17. Il Consiglio Direttivo:

  • attua le linee di politica sindacale stabilite dall’Assemblea e dagli organi della FNSI;
  • delibera la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria e ne fissa l’ordine del giorno;
  • provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea sia direttamente che per mezzo di speciali commissioni, anche costituite protempore, del cui operato si assume la responsabilità;
  • provvede all’ammissione e alla cancellazione dei soci secondo le norme previste dal presente Statuto; ha facoltà di procedere, con motivazione, al deferimento dei soci al Collegio dei Probiviri;
  • fissa le quote associative stabilendo le modalità di riscossione;
  • definisce l’esercizio finanziario che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre; redige il resoconto consuntivo e il bilancio preventivo da presentare all’Assemblea ordinaria entro il mese di marzo, fissa gli indirizzi per le spese ordinarie, delibera quelle straordinarie, sorveglia l’impiego e la conservazione del patrimonio sociale, curando l’aggiornamento dell’inventario, e si adopera per incrementarlo;
  • regola il rapporto di lavoro del personale dipendente e ne disciplina l’attività;
  • mantiene i contatti con i comitati e i fiduciari di redazione, vigila sul rispetto del contratto di lavoro, delibera sull’indirizzo delle vertenze sindacali;
  • esercita ogni altro compito necessario per il buon andamento dell’Associazione;
  • svolge tutte le funzioni non assegnate ad altri organi

18. Nella riunione di insediamento, convocata dal consigliere professionale primo eletto entro quindici giorni dalla data delle elezioni, il consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, un giornalista professionale alla carica di Presidente. Risulta eletto alla prima votazione il consigliere che abbia riportato almeno cinque voti. Se nessun candidato raggiunge il “quorum” richiesto, si procede a una seconda votazione, al termine della quale viene proclamato Presidente il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Il Consiglio elegge inoltre tra i suoi membri, con unica votazione segreta e a maggioranza semplice, due Vice Presidenti, un professionale e un collaboratore, un consigliere Segretario e un consigliere Amministratore. Il Presidente, i due Vice Presidenti, il Segretario e l’Amministratore formano l’Ufficio di Presidenza, che ha il compito di attuare le delibere del Consiglio Direttivo, e si riunisce su convocazione anche telefonica del Presidente.

19. Il Consiglio Direttivo potrà in qualsiasi momento revocare il mandato al Presidente, ai Vice Presidenti, al Segretario e all’Amministratore approvando una mozione di sfiducia motivata. Detta mozione, presentata da almeno tre consiglieri, dovrà essere notificata al Presidente, il quale avrà l’obbligo di inserirla nell’ordine del giorno di una riunione del Consiglio da convocarsi entro trenta giorni. Il consiglio si esprimerà sulla mozione a scrutinio segreto. La mozione si intenderà approvata se avrà ottenuto il consenso di almeno cinque consiglieri.

20. In caso di cessazione dall’incarico per dimissioni, approvazione della mozione di sfiducia, o altro motivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l’Amministratore vengono sostituiti con le procedure di cui all’articolo 19. Fino all’avvenuta sostituzione gli stessi restano in carica per l’ordinaria amministrazione. La scadenza del mandato dei nuovi eletti sarà comunque quella dei loro predecessori nell’incarico.

21. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte all’anno su convocazione del Presidente, che fissa l’Ordine del Giorno dei lavori. Le riunioni potranno tenersi anche su richiesta di quattro consiglieri. La convocazione avviene normalmente per lettera, da inviarsi al domicilio dei consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, il consiglio può essere convocato anche telefonicamente, con un preavviso minimo di 24 ore. Il Consiglio è in numero legale per deliberare con la presenza, in prima convocazione, di almeno cinque consiglieri; in seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora dalla prima, è sufficiente la presenza di quattro consiglieri.

22. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità è determinante il voto del Presidente. Le votazioni sono di norma palesi. Sono segrete ogni qualvolta si tratti di persone.

23. Il consigliere che non intervenga, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto, e il Consiglio dovrà deliberare la sua sostituzione nella prima riunione utile.

24. In caso di sopravvenuta indisponibilità permanente di un consigliere, per dimissioni o altro motivo, gli succede il primo dei candidati non eletti nella stessa lista. Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione, il Consiglio prosegue la sua attività fino alla scadenza del mandato pur con un numero limitato di componenti, purchè restino in carica almeno 5 consiglieri, di cui almeno 3 professionali. In mancanza anche di questo numero minimo, il Consiglio delibera la convocazione, entro trenta giorni, dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

25. Il Presidente ha la rappresentanza giuridica e morale della Associazione ed è garante della corretta applicazione dello Statuto. Ha la firma sociale, con tutti i poteri che ne derivano. Convoca le Assemblee, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, e sovrintende all’esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi dell’Associazione. In caso di urgenza, adotta le opportune deliberazioni, sottoponendole appena possibile alla ratifica del Consiglio Direttivo. Ha facoltà di delegare speciali compiti a uno o più componenti del Consiglio direttivo. Esercita gli atti di ordinaria amministrazione.

26. In caso di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente professionale, o, in mancanza, dal Vice Presidente collaboratore.

27. Il consigliere Segretario cura, di intesa con il Presidente, l’assetto organizzativo della vita della Associazione. In particolare compie tutti gli atti preparatori per lo svolgimento delle Assemblee e delle Elezioni; redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, li sottoscrive insieme al Presidente e li conserva in appositi registri della cui tenuta ha la responsabilità; tiene aggiornato l’elenco dei soci. Svolge ogni altro incarico di carattere organizzativo che il Presidente gli affida.

28. Il consigliere Amministratore provvede alla tenuta della contabilità e all’aggiornamento costante della situazione patrimoniale e amministrativa della Associazione. Vigila sulla regolarità delle spese e degli incassi, secondo le delibere e le direttive del Consiglio. Controlla la regolarità delle riscossioni delle quote sociali, e tiene in evidenza la posizione contributiva dei singoli iscritti. Firma, congiuntamente al Presidente, o su sua delega, tutti gli atti e i documenti finanziari e contabili della Associazione. Propone al Consiglio e quindi mette in essere tutte le iniziative opportune per garantire all’Associazione le risorse patrimoniali e finanziarie necessarie per il conseguimento degli scopi sociali.

29. Le cariche di Presidente, vice presidente, segretario e amministratore sono incompatibili con ogni altro incarico sindacale, esclusi quelli derivanti dal ruolo; sono altresì incompatibili con incarichi a qualsiasi livello nell’Ordine dei Giornalisti, nell’INPGI e nella CASAGIT.

30. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri, due professionali e un collaboratore, eletti da tutti i soci senza distinzione di categoria. Il Collegio ha i compiti previsti dal codice civile; in particolare esercita il controllo dei conti dell’Associazione, vigila sulla tenuta dei libri contabili e esamina i bilanci, sui quali redige annualmente una relazione da esporre all’Assemblea. Nella seduta di insediamento, convocata dal Presidente della Associazione, il collegio elegge a scrutinio segreto il suo Presidente. La carica di Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica dell’Associazione.

31. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, due professionali e un collaboratore, eletti da tutti i soci senza distinzione di categoria tra i giornalisti che abbiano almeno dieci anni di iscrizione alla Associazione. Nella seduta di insediamento, convocata dal Presidente della Associazione, il collegio elegge a scrutinio segreto il suo Presidente e il Segretario.

32. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia su questioni di moralità e dignità professionale e di disciplina associativa che gli siano sottoposte dal Consiglio Direttivo o dai singoli iscritti; esperisce tentativi di amichevole composizione nelle vertenze tra di essi, e può costituirsi in giurì d’onore qualora un iscritto ricorra ad esso per promuovere un giudizio.

33. Il Collegio dei Probiviri ha la potestà di applicare le seguenti sanzioni: – diffida – ammonizione – censura – sospensione dall’attività sociale – radiazione. Le sanzioni sono comunicate per iscritto al Presidente dell’Associazione, che, entro cinque giorni dal ricevimento, è tenuto a darne notizia, con lettera raccomandata, all’interessato. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di chiedere al Consiglio Direttivo che il suo lodo sia reso noto agli iscritti.

34. La censura viene applicata all’iscritto che sia incorso già in una ammonizione e persista nel suo comportamento scorretto e colpevole. Il provvedimento di sospensione non può essere superiore a sei mesi, e viene adottato nei confronti dell’iscritto che abbia commesso azioni lesive della dignità della categoria. Il provvedimento di radiazione è adottato in casi di eccezionale gravità che rendano manifestamente incompatibile la presenza dell’interessato in seno all’Associazione.

35. L’apertura e la natura del procedimento disciplinare debbono essere comunicate all’interessato con lettera raccomandata dal Presidente del Collegio dei Probiviri, pena la nullità del procedimento. Deduzioni, giustificazioni o eccezioni devono essere inoltrate al Collegio a cura dell’interessato entro venti giorni dal ricevimento della contestazione.

36. Contro tutti i provvedimenti disciplinari e avverso i lodi è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso sospende l’esecuzione dei provvedimenti stessi. Nel caso di radiazione il ricorrente rimane però sospeso dall’attività sociale fino al lodo definitivo.

37. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica nell’Associazione.

38. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

GRUPPI DI SPECIALIZZAZIONE

39. Nell’intento di facilitare, migliorandolo, l’esercizio di attività giornalistiche specifiche è data facoltà ai soci di riunirsi in gruppi di specializzazione. Un rappresentante del Consiglio Direttivo dell’Associazione partecipa alle riunioni dei Direttivi dei gruppi di specializzazione.

40. I gruppi di specializzazione agiscono nella disciplina sindacale della Associazione, alla quale resta la competenza esclusiva di tutto ciò che si riferisce alla tutela degli interessi morali e materiali degli iscritti.

41. Le norme di funzionamento di tali gruppi debbono essere approvate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e non possono essere in contrasto con il presente Statuto e con quello della FNSI.

42. La struttura organizzativa territoriale della Associazione è unitaria. Su richiesta di almeno un quinto dei soci il Consiglio Direttivo potrà tuttavia decidere l’istituzione di sezioni territoriali che consentano una più efficace organizzazione della Associazione per aree omogenee. Il funzionamento delle sezioni territoriali sarà articolato sulla base di un regolamento varato dal Consiglio Direttivo.

BILANCIO E PATRIMONIO SOCIALE

43. Il bilancio dell’Associazione della Stampa, da sottoporre annualmente per l’approvazione all’Assemblea generale degli iscritti, è composto da una situazione patrimoniale e dal rendiconto della gestione, entrambi accompagnati dagli opportuni allegati. In particolare, e indipendentemente da quanto richiesto dalla normativa vigente, dal rendiconto della gestione dovranno risultare:

  • le entrate ordinarie, le quote versate dai soci, i contributi delle organizzazioni della categoria;
  • le entrate straordinarie;
  • le spese ordinarie, le spese di affitto, le spese generali, le indennità di viaggio, le retribuzioni al personale, nonché ogni eventuale altro onere inerente ed eventuale.

Gli eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o altre disponibilità non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento dell’Associazione, qualunque ne sia la causa, il patrimonio sarà devoluto obbligatoriamente ad altro organismo professionale o a fini di pubblica utilità, udito il parere di eventuali organismi di controllo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

44. Il patrimonio sociale è costituito dalle somme disponibili, dai crediti e da ogni altra attività dell’Associazione, nonchè da tutti i beni mobili o immobili di cui l’Associazione abbia la legale proprietà. Gli avanzi di amministrazione devono essere destinati esclusivamente a favore dell’attività associativa.

ELEZIONI E REFERENDUM

45. Tutte le cariche sociali sono elettive. Per essere ammessi al voto attivo e passivo i soci devono essere iscritti da almeno un mese ed essere in regola con il pagamento delle quote sociali.

46. All’ atto della convocazione dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche il Consiglio Direttivo stabilisce anche la data delle votazioni, che si svolgono entro il termine massimo di otto giorni dalla conclusione dei lavori dell’Assemblea. Nel giorno stabilito, vengono costituiti due seggi elettorali, a Potenza e Matera, in ciascuno dei quali le operazioni di voto debbono avere la durata di almeno otto ore. I soci che intendano esprimere il voto in un seggio diverso da quello costituito nel capoluogo della provincia di residenza, devono comunicarlo alla commissione elettorale almeno tre giorni prima della data fissata per le votazioni. Altri seggi potranno essere istituiti, su decisione del Consiglio Direttivo, presso le sedi delle sezioni territoriali eventualmente costituite in base all’art. 42.

47. L’Assemblea designa una commissione elettorale composta di tre soci, due professionali e un collaboratore, che ha il compito di provvedere a tutte le operazioni preparatorie e a quelle inerenti le votazioni e lo scrutinio. In particolare la commissione, che subito dopo la sua designazione elegge al proprio interno il Presidente: – raccoglie le liste dei candidati presentate nei termini stabiliti dall’Assemblea e ne verifica la regolarità; – controlla gli elenchi dei soci elettori e eleggibili, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio Direttivo; – costituisce i seggi elettorali, designando al proprio interno i responsabili e scegliendo tra i soci due scrutatori per seggio; – provvede allo scrutinio, che avviene nella sede dell’Associazione dopo aver raggruppato in un’unica urna le schede dei seggi; – proclama gli eletti; – giudica su eventuali ricorsi in materia elettorale presentati dai soci entro cinque giorni dalla proclamazione, con obbligo di esprimere il giudizio entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso.

48. Per l’elezione del Consiglio Direttivo si procede con il sistema proporzionale con scrutinio di lista. L’Assemblea stabilisce il termine per la presentazione delle liste. Ciascuna lista di professionali può contenere al massimo sette nominativi e deve essere sottoscritta, per la presentazione, da non meno di un decimo dei soci professionali aventi diritto al voto. Ciascuna lista di collaboratori può contenere al massimo due nominativi, e deve essere sottoscritta da non meno di un decimo dei soci collaboratori aventi diritto al voto. Ogni candidato deve sottoscrivere, per accettazione, la sua candidatura. Nessuno può accettare candidature in più liste, pena la decadenza da ogni candidatura. 14 Non è consentita, pena l’annullamento della stessa, la firma di presentazione per più di una lista. La votazione avviene per categorie: i professionali votano per i professionali; i collaboratori votano per i collaboratori. Ogni elettore vota la lista prescelta, e può esprimere, esclusivamente al suo interno, un numero di preferenze non superiore a quattro per i professionali e uno per i collaboratori. L’assegnazione dei seggi a ciascuna lista avviene in proporzione ai voti ottenuti, secondo il metodo “D’Hont” o delle divisioni progressive. In caso di parità tra uno o più quozienti , il seggio è attribuito alla lista che ha riportato il maggior numero di voti. Per ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevalgono nell’ordine l’anzianità di iscrizione all’Associazione, all’Ordine professionale, e, infine, l’anzianità anagrafica.

49. L’elezione dei componenti i collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri avviene a maggioranza semplice con votazione unica per tutte le categorie. Ciascun socio indica sulla scheda i nominativi di un professionale e di un collaboratore, scelti dall’elenco dei soci eleggibili predisposto dal Consiglio Direttivo e verificato dalla commissione elettorale. Vengono eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, valgono le norme sulle priorità di cui all’ultimo comma dell’art. 48.

50. L’elezione o la designazione di delegazioni e rappresentanze dell’Associazione in organi, commissioni, consulte nazionali e federali e ai congressi nazionali avviene secondo le norme stabilite dalla FNSI.

51. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

52. Il Consiglio Direttivo può sottoporre a referendum l’approvazione di iniziative e proposte di particolare importanza per le quali ritenga necessario interpellare gli iscritti. Il referendum può essere indetto anche su richiesta di almeno un quarto dei soci. Le operazioni di voto per il referendum si svolgono con le modalità previste dall’art. 46. La commissione elettorale è nominata dal Consiglio Direttivo. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e il suo esito è vincolante per gli organi dell’Associazione.

MODIFICHE ALLO STATUTO

53. Le proposte di modifiche al presente Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo autonomamente o su richiesta di un quinto dei soci, e devono essere notificate a ciascun iscritto a mezzo lettera circolare da inviare almeno quindici giorni prima della data stabilita per l’Assemblea Straordinaria appositamente convocata per discuterle. Tali proposte si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.

54. L’eventuale scioglimento dell’Associazione e la destinazione del patrimonio sociale, saranno oggetto di deliberazione da parte di una Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Per la validità di tale deliberazione sarà necessario il voto favorevole dei tre quinti dei soci aventi diritto al voto.

55. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento della FNSI e le norme generali del diritto.

NORME TRANSITORIE

1. Per i primi dieci anni di vita della Associazione, per l’anzianità dei soci si fa riferimento a quella maturata negli elenchi dell’Ordine dei Giornalisti.

2. Le presenti modifiche, relativamente all’introduzione delle nuove categorie dei soci e alle conseguenti variazioni nella costituzione degli organi, entreranno in vigore secondo il calendario stabilito dallo Statuto della FNSI e del consiglio nazionale della FNSI